Accolto il ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici (contro il MIUR) e confermato il principio di diritto secondo cui dove accedono i laureati triennali possono accedere anche i laureati magistrali, in quanto “titolo superiore”.
Possono tirare un sospiro di sollievo le centinaia di candidati 2016 agli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato (gli esami inizieranno il 27 ottobre p.v. con la prima prova scritta) in possesso di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, ammessi dal Collegio Nazionale dell’Albo “con riserva”, contro il parere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che invece li voleva irragionevolmente escludere, indifferente al fatto che nel 2015 queste stesse tipologie di lauree fossero invece ammesse dallo stesso MIUR, il quale era così precipitato in una contraddizione ingiustificabile.
E tale deve essere anche sembrata ai giudici della Sezione Terza Bis del TAR Lazio, i quali con la sentenza n. 9925 (resa nota ieri), accogliendo il ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno annullato in questa parte l’Ordinanza ministeriale del 15 aprile 2016, così ripristinando la possibilità, per i laureati magistrali e specialistici, di accedere agli esami di abilitazione alla professione di Agrotecnico.
La sentenza però arriva con un ritardo clamoroso (è stata discussa il 19 maggio 2016 ma “pubblicata” solo il 23 settembre) pressochè alla vigilia delle prove e, per quest’anno, andrà a beneficio dei soli candidati in possesso di laurea magistrale che hanno avuto il coraggio di presentare domanda di partecipazione agli esami, nonostante l’Ordinanza MIUR li escludesse.
A loro vantaggio ha giocato anche il comportamento dell’Albo professionale degli Agrotecnici che, pur non sollecitandole, non ha frapposto alcun ostacolo alla presentazione delle domande, sempre ribadendo al MIUR l’irragionevolezza dell’Ordinanza sugli esami abilitanti ed infine, preso atto che il Ministro Stefania Giannini non voleva sentire ragioni, impugnandola al TAR Lazio.
“Abbiamo sempre avuto chiaro -commenta Lorenzo Gallo, Presidente del Collegio Nazionale- come il nostro ruolo sia quello di aiutare i giovani laureati nel loro desiderio di intraprendere una autonoma attività professionale, anche scontrandoci contro la diversa decisione del MIUR, all’evidenza erronea ed irragionevole. Per questo ci siamo assunti, senza esitare, la responsabilità di ammettere agli esami tutti i laureati magistrali, sebbene “con riserva”, fino a ricorrere contro il MIUR, cosa mai successa nei precedenti vent’anni. Ed i fatti ci hanno dato ragione.”
Ben diverso è stato il comportamento di altri Albi professionali (come quello dei Periti agrari o dei Periti industriali) i quali, pur avendo lo stesso identico problema, si sono ben guardati dal ricorrere e, forse per il timore di indispettire il MIUR, sono restati alla finestra a guardare non presentando alcun ricorso (salvo inevitabilmente godere anche loro dei risultati di quello presentato degli Agrotecnici).
La sentenza del TAR n. 9925/2016, stabilendo un “principio di diritto” generale, ha infatti valenza per tutte le categorie professionali. Più esattamente il principio ribadito nella sentenza è il seguente: se la laurea triennale è riconosciuta come titolo di accesso all’Albo professionale, a maggior ragione deve esserlo la laurea magistrale o specialistica (5 anni) ovvero la laurea vecchio ordinamento (4 anni), in quanto “titoli superiori”.
L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si configura pertanto, ancora una volta, come quello più attento alle esigenze dei giovani e deciso a difenderle, consapevole dei propri limiti ma anche della bontà delle proprie ragioni.
Tutti elementi che concorrono a “fare grande” la categoria, da cinque anni la prima in assoluto fra le professioni agro-alimentari come numero di candidati agli esami di Stato abilitanti.